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Mattarella

È raro leggere in poche righe un tale concentrato di affermazioni  lontane dalla realtà.
La prima di queste affermazioni è che una Costituzione giuridico-politica, una norma, una legge scritta possa avere come obiettivo «superare ed espellere» un sentimento, che si tratti dell’odio o di qualunque altra passione umana. Un decreto, di qualunque genere, può imporre o può proibire un agire e non un sentire che afferisce alla sfera interiore, psichica, esistenziale, che siano sentimenti individuali o impulsi collettivi. Ma non ci troviamo soltanto di fronte a un banale errore categoriale. Si tratta di una affermazione pericolosa. Sono esistite infatti nella storia del Novecento delle formazioni politiche e dei regimi che si sono posti l’obiettivo di suscitare o di proibire sentimenti e non soltanto comportamenti nei loro cittadini. Questi regimi sono il fascismo, il nazionalsocialismo, il regime sovietico sotto Stalin.
L’ambito della politica è e deve rimanere distinto da quello dei moti interiori. Gli stati, i governi e i tribunali devono rimanere separati dall’animo umano, pena la dissoluzione di ogni libertà personale e pubblica. La descrizione più esplicita di una simile distopia è 1984. Gli scopi del Partito sono infatti ancora più radicali di qualsiasi passata Inquisizione, di qualsiasi regime autoritario, poiché il Partito vuole l’anima di chi cerca di resistergli e non elimina il ribelle sino a che questi non sia totalmente e sinceramente convinto della propria colpa e non provi autentico amore per il Grande Fratello. A questo, infatti, sarà condotto il dissidente Winston in un finale tanto terribile quanto malinconico e chiuso a qualsiasi speranza. Dopo il trattamento subito nelle stanze del Ministero dell’Amore (dell’amore, appunto) Winston «amava il Grande Fratello» (Orwell, 1984, trad. di G. Baldini, Mondadori 1998, p. 312).
Un secondo errore nel discorso di Sergio Mattarella consiste nella visione assolutamente negativa, al limite della demonizzazione, dei conflitti, dei contrasti, delle lotte. Errore aggravato dall’attribuire una simile posizione ai Costituenti, tra i quali un buon numero erano comunisti.
La Costituzione della Repubblica italiana non è nata infatti da un trionfo disneyano di armonia e di sorrisi ma da una sanguinosa guerra civile, che come tutti i conflitti di questa natura vide scatenarsi odio, violenza, vendette reciproche, tripudio dei vincitori e disprezzo per gli sconfitti (su questo tema è sempre da tenere presente Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza, di Claudio Pavone, Bollati Boringhieri 1991).
Tra i «contrasti» indicati da Mattarella come negativi uno riguarda le «contrapposizioni ideologiche», senza le quali tuttavia non si ha pace e armonia ma la semplice vittoria di una ideologia che mette a tacere tutte le altre, compresa l’ideologia (radicale e che meriterebbe un’ampia analisi) che guida simili dichiarazioni contro le ‘ideologie’.
L’altro conflitto stigmatizzato da Mattarella sono le «ingannevoli lotte di classe». Qui immagino il tripudio di uditori da sempre anticomunisti come i militanti di Comunione e Liberazione, ai quali tale discorso è stato rivolto. Ma stupisce che un importante esponente politico mostri una simile rozzezza antistorica. Ritengo invece che siano sempre plausibili e rispondenti all’effettivo divenire storico le parole con le quali Marx ed Engels aprono il primo capitolo del Manifesto del partito comunista:

La storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di lotte di classi. Liberi e schiavi, patrizi e plebei, baroni e servi della gleba, membri delle corporazioni e garzoni, in breve, oppressori e oppressi, furono continuamente in reciproco contrasto, e condussero una lotta ininterrotta, ora latente, ora aperta; lotta che ogni volta è finita o con una trasformazione rivoluzionaria di tutta la società o con la comune rovina delle classi in lotta 
(trad. di E. Cantimori Mezzomonti, Laterza 1981, pp. 54-55).

Infine un’osservazione generale: l’allocuzione di Mattarella è non soltanto inadeguata alla complessità del presente ma è anche e soprattutto logicamente autocontraddittoria, come lo è ogni tipo di affermazione contro l’odio. La sostanza e l’esito di simili dichiarazioni consiste infatti nell’incitare all’odio contro quanti vengono etichettati come «odiatori». Difatti lo stesso oratore invita a «sanzionare severamente» gli odiatori.
Ma stabilire e sanzionare un’affermazione in quanto «incita all’odio» è questione assai delicata. Dove si fermano il dissenso e il disaccordo e dove comincia l’odio? Chi stabilisce il discrimine, il crinale, il momento nel quale dei sentimenti si trasformano? Una commissione? Un supremo censore? Un tribunale? Un gruppo di giornalisti? Le porte si aprono evidentemente all’arbitrio di chi comanda e agli organi che le autorità controllano.
Con la loro stessa censura gli inquisitori aprono all’esclusione, alla punizione, al risentimento verso gli inquisiti. Notavo anche questo in un mio intervento di qualche anno fa intitolato Elogio dell’odio. La storia umana insegna che quando il potere si presenta nelle vesti dell’ultramoralismo il corpo collettivo corre dei gravi pericoli.

Surrogati

Leggendo una lucida riflessione di Marta Mancini dal titolo E l’uomo creò l’uomo («Aldous», 23.5.2023) ho appreso l’esistenza di questo sito: Success. IVF Clinic & Surrogacy Center, che consiglio di visitare con attenzione e a partire dal quale non pongo questioni di carattere etico o giuridico; non chiedo se il desiderio di avere un figlio possa costituire motivo sufficiente per averne anche diritto; e neppure osservo che i Paesi di origine delle donne che vendono il loro ventre siano Cipro, Grecia, Colombia e Ucraina; e che i prezzi per acquistare un pargolo vadano dai 13.000 ai 75.000 €, in relazione alla qualità della materia prima e alla garanzia del risultato.
Pongo una questione diversa e che mi interessa di più: se i cuccioli di Homo sapiens possono essere generati in questo modo, una delle ragioni di fondo non consiste forse nel valore intrinseco dell’umano, che non è superiore a quello di qualsiasi altro prodotto naturale e artificiale, acquistabile e vendibile? Che quindi la pretesa della nostra specie di essere qualcosa di più sia semplicemente patetica? E che la convinzione di costituire «la sorprendente eccezione, il super-animale, il quasi-Dio, il senso della creazione, il non pensabile come inesistente, la parola risolutiva dell’enigma cosmico» (Nietzsche, Umano, troppo umano II, af. 12) sia segno di un’arroganza tanto banale quanto irragionevole?

 

Covid e Stato etico

Venerdì 20 gennaio 2023 alle 15.30 nella sede di Belluno di Unidolomiti terrò una lezione dal titolo Epidemie, Diritti e Stato etico. L’evento si inserisce nel ciclo Dialoghi sul potere ideato e organizzato dal Prof. Lorenzo Maria Pacini.
Affronterò, in modo naturalmente sintetico, le seguenti questioni:

1 Che cos’è un’epidemia?
2 Che cos’è l’autorità?
3 Che cosa sono i diritti?
4 Il potere e la morte
5 Epidemie e vita
6 Epidemie e Stato etico
7 Una ginnastica d’obbedienza
8 Covid19 e disvelamento

Cercherò in questo modo di analizzare le ragioni e le radici della vessazione attuata dalle forze dell’ordine, dai social network, dalle televisioni, da uno Stato e da una società civile diventati etici, cioè convinti di essere la fonte non soltanto delle norme empiriche ma anche del bene e del male assoluti, da imporre a tutti i cittadini, i quali sono stati privati del diritto di difendere i propri corpi e di resistere a una visione del mondo e a un insieme di pratiche dalle chiare tendenze autoritarie e persecutorie.

La legge del più forte

Postmoderno e diritto
Aldous, 9 ottobre 2022

Il postmoderno trionfa nella cancel culture, nella cancellazione della storia, del passato (e quindi del tempo), del reale, sostituiti da pure e semplici narrazioni contemporanee strumentali alla prosecuzione del dominio. Uno dei risultati di tali dinamiche è il capovolgimento delle parole, l’insignificanza del significato. Un altro, strettamente legato al primo, è la demonizzazione del nemico/persona/idea, che egli sia vivo nel presente o abbia lasciato tracce di sé in una storia che viene posta tutta sotto la definizione di crimine etico (razzismo, sessismo, colonialismo e così via).
Un passato condannato proprio da coloro che continuano a praticare o a essere complici di discriminazioni, guerre, imperialismi, che credono di non essere complici perché si presentano come il Bene. Dimenticando che gli oppressori si sono sempre ritenuti espressione di princìpi etici e religiosi superiori. Un’asfissia moralistica che sostituisce la comprensione della complessità e l’oggettività delle strutture politiche, sociali, culturali. In questo articolo ho cercato di presentare brevemente alcuni esempi di tale tendenza.

Sospesi ma liberi

Sono tanti i docenti universitari e gli amministrativi degli atenei italiani sospesi nei mesi scorsi dall’attuale governo e reintegrati dal primo aprile. Alcuni di loro hanno redatto un documento che sta ricevendo numerose adesioni. Lo pubblico anche qui. I nomi di coloro che hanno preparato il testo e di quanti lo hanno firmato si trovano su girodivite.it.
I docenti, gli amministrativi, i dottorandi che volessero sottoscrivere il documento potranno rivolgersi agli estensori, tra i quali ci sono anch’io.

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Prendiamo atto che il Decreto Legge 24 del 25.3.2022 ha parzialmente ripristinato il diritto a lavorare anche in assenza di adempimento all’obbligo vaccinale, ma imponendo un tampone che appare meramente punitivo, dal momento che anche i vaccinati si infettano e contagiano. Viene infatti eliminata, almeno per ora, una norma (l’obbligo vaccinale per lavorare) ormai giuridicamente insostenibile perché priva di basi scientifiche nel prevenire l’infezione e il contagio, lesiva di diritti naturali dell’uomo, unica in Europa. Pur con questo piccolo e dovuto passo verso un ritorno alla legalità, occorre che vengano rimossi tutti gli obblighi vaccinali per età e/o categoria (non abrogati dal DL 24/2022), il ricatto vaccinale a cui è ancora sottoposto il personale sanitario per tutto il 2022 e le norme (GP base, mascherine …) mantenute vive oltre il termine dello stato di emergenza e quindi illegittime. In particolare, è deplorevole l’accanimento verso i giovani a cui, almeno per tutto aprile 2022, è ancora negato lo sport di squadra, l’accesso a palestre e piscine e alla stessa università senza un cosiddetto greenpass o peggio un supergreenpass. Non solo: ancora fino al 15 giugno 2022 è imposta la mascherina agli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado, sebbene dal primo maggio non sarà più necessaria, almeno stando alle norme attualmente vigenti. 

Occorre che il Parlamento ritorni a legiferare attivamente, per eliminare il caos normativo introdotto dai numerosi DL, con particolare riferimento al DL 44/2021, passando per il DL 1/2022 ed infine il recente 24/2022. Tale caos è aggravato dalla interpretazione di queste intricate norme, visti i ripetuti rimandi e modifiche di leggi precedenti. In fase di sospensione solo un ateneo, per quanto noto, ha concesso l’assegno alimentare e, dopo il DL 24/2022, ogni università ha adottato provvedimenti anche molto diversi, ad esempio, con reintegro a partire dal 25.3.2022 piuttosto che dall’1.4.2022. Altri atenei impongono al personale Tecnico Amministrativo, in caso di reintegro dal 25.3, di considerare i giorni dal 25 al 31 come ferie o permesso; inoltre ad alcuni sembra concesso lo smart working per poter lavorare senza greenpass base e ad altri no. Ancora più grave: alcuni atenei hanno atteso fino al 31 marzo per comunicare anche solo ufficiosamente i nuovi provvedimenti, facendo perdurare uno stato di incertezza sempre più insostenibile e dannoso per chi lo subisce, per i collaboratori e per gli studenti.

Nel giro di un mese si sono dunque creati innumerevoli problemi e situazioni imbarazzanti che hanno causato notevoli ed evitabili disservizi:

1) Dopo le prime sospensioni da settembre 2021, la maggioranza del personale universitario è stata sospesa tra il 15 febbraio e il 15 marzo con un caso estremo di sospensione notificata il 30.3.2022 e sorprendentemente firmata ed effettiva dal 25 marzo, giorno della pubblicazione del DL 24/2022. Per quanto riguarda i docenti molti corsi sono stati messi a bando e potrebbero iniziare, da parte dei vincitori di concorso, dopo la riammissione in servizio dei titolari ex sospesi. Per quanto concerne il personale tecnico amministrativo, gli incarichi sono stati ridistribuiti, creando anche problematiche relazionali e scavando solchi tra persone che da anni lavorano insieme negli stessi settori e uffici. Questa situazione ha causato un carico psicologico pesante sia sui sospesi che tra i colleghi non sospesi.

2) Sono stati bloccati, o comunque rallentati, progetti di ricerca, pubblicazioni e contratti con aziende, con danni alle carriere dei sospesi ma anche dei collaboratori che hanno visto rallentamenti dovuti all’interruzione del lavoro di ricerca e dell’attività di pubblicazione.

3) Agli studenti è stato in alcuni casi negato il diritto allo studio e, in generale, causato un disorientamento legato all’incertezza su chi avrebbe tenuto il corso e avrebbe gestito e coordinato tesi ed esami, solo per fare alcuni esempi.

4) Assai grave è l’ulteriore discriminazione a cui sono sottoposti i docenti delle scuole elementari, medie e superiori, ai quali è stato negato il doveroso diritto di rientrare nelle proprie classi.

Ancora ad aprile 2022, a stato di emergenza scaduto, a chi non sia in possesso di supergreenpass è richiesto il greenpass base da tampone (imponendo loro quindi di pagare per lavorare). Tale norma rappresenta una palese discriminazione rispetto ai vaccinati con 3 dosi (gli unici ad avere un supergreenpass illimitato a norma di legge ma non avallato da basi scientifiche) che hanno carica virale e contagiosità dello stesso ordine di grandezza rispetto ai non vaccinati. Ancora una volta è evidente quanto il greenpass (normale, super, rafforzato in un elenco non esaustivo delle sue varie gradazioni) non costituisca uno strumento di prevenzione sanitaria, come peraltro dimostrato dall’aumento esponenziale dei contagi dopo il suo utilizzo sempre più ampio a partire da settembre 2021. 

Occorre impegnarsi per un ritorno alla normalità non soltanto giuridico–amministrativa ma sostanziale e dunque capace di restituire serenità ed equità alla vita quotidiana negli atenei. Per questo è necessario un dibattito aperto e sereno nel mondo accademico, e nell’intero corpo sociale, sull’uso e abuso dello strumento cosiddetto green pass e sugli obblighi vaccinali.

La colonna infame

Giovedì 7 aprile 2022 alle 16,00 nel Centro Studi di via Plebiscito 9 a Catania l’Associazione Studenti di Filosofia Unict (ASFU) organizza il secondo incontro del ciclo dedicato a Manzoni contemporaneo. Nel primo avevamo parlato dei Promessi Sposi («Così va spesso il mondo…»); nel prossimo analizzeremo quello che da capitolo di Fermo e Lucia divenne poi un testo autonomo, che Manzoni volle porre come Appendice al romanzo, un testo tragico e disvelatore, la Storia della colonna infame.
Il libro comincia in questo modo:
«Ai giudici che, in Milano, nel 1630, condannarono a supplizi atrocissimi alcuni accusati d’aver propagata la peste con certi ritrovati sciocchi non men che orribili, parve d’aver fatto una cosa talmente degna di memoria, che, nella sentenza medesima, dopo aver decretata, in aggiunta de’ supplizi, la demolizion della casa d’uno di quegli sventurati, decretaron di più, che in quello spazio s’innalzasse una colonna, la quale dovesse chiamarsi infame, con un’iscrizione che tramandasse ai posteri la notizia dell’attentato e della pena. E in ciò non s’ingannarono: quel giudizio fu veramente memorabile».

La legge

L’Osservatorio permanente per la legalità costituzionale ha redatto un documento giuridicamente rigoroso e nello stesso tempo a tutti accessibile. L’Osservatorio -che è formato da giuristi di consolidata esperienza, la più parte dei quali sono professori universitari- sta raccogliendo l’adesione di quanti intendono opporsi alla «estrema e pericolosissima strumentalizzazione di principi giuridici complessi quali la proporzionalità nelle scelte politiche sanitarie o il bilanciamento tra diritti costituzionali che, inquinati da interpretazioni frutto di meri rapporti di forza, vengono utilizzati per giustificare il trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche».
È possibile dare qui la propria adesione: GREEN PASS: appello e raccolta firme.

Il titolo del documento relativo alla tessera verde è Sul dovere costituzionale e comunitario di disapplicazione del cd. decreto green pass.
Ne consiglio la lettura anche al fine di comprendere il pericoloso vulnus giuridico che in Italia si sta realizzando. E, con tale estensione, soltanto in Italia, come ben chiarisce il testo anche tramite un confronto con la Francia.
Riporto qui il link al documento, il suo pdf integrale, il sommario e alcuni brani particolarmente significativi.

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1. Premessa metodologica;
2. Il quadro di riferimento normativo europeo;
3. L’introduzione della certificazione verde: continuità o discontinuità con il green pass europeo?;
4. Covid pass e obbligo vaccinale: simul stabunt simul cadent?;
5. Green pass, diritto a (non) vaccinarsi e principio di non discriminazione. 

Diversi articoli della nostra Costituzione sono coinvolti dall’entrata in vigore del Green pass, infatti, oltre agli artt. 2 e 3 Cost., esso, da una prima lettura, ha un impatto diretto sugli artt. 11, 13, 16, 24, 32, 77, 117 Cost.
Si tratta di un tema che coinvolge la natura e l’essenza stessa della Democrazia. 

Si tratta di aspetti che non si possono trascurare tanto nella fase in cui il vaccino è ancora in fase sperimentale (avendo ottenuto solo un’autorizzazione di emergenza) quanto a sperimentazione avvenuta se la capacità di limitare il contagio non dovesse risultare confermata.
Inoltre, proviamo ad interrogarci se il suddetto quadro normativo risulta compatibile “con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021” come richiede l’art. 4 comma 3, punto2) dello stesso d.l. n. 105/2021.
Al momento l’impressione è che con l’ultimo suddetto Decreto-legge, l’ordinamento giuridico italiano non recepirebbe le scelte del diritto europeo in materia di Green pass, ovvero la facilitazione della libertà di circolazione in sicurezza tesa a sopprimere la quarantena obbligatoria. Al contrario il d.l. n. 105/2021 sembrerebbe conferire al Green pass natura di norma cogente ad effetti plurimi di discriminazione e trattamento differenziato.
In relazione al suddetto Decreto-legge, sorgono pertanto plurimi ordini di problemi, perché diverse sono le dimensioni giuridiche coinvolte: 1) sotto il profilo generale, possibile violazione dell’ordinamento giuridico europeo, poiché mentre in ambito europeo il Green pass ha valenza informativa, assume viceversa nel nostro ordinamento valenza obbligatoria e prescrittiva; 2) presunta violazione del dato costituzionale, laddove, pur in assenza di un obbligo vaccinale e di un serio dibattito parlamentare come accaduto in Francia, s’introducono forme di discriminazione e di trattamento differenziato nei confronti dei soggetti non titolari del Green pass.
Mentre il quadro normativo europeo configura un modello di governance basato sul ragionevole trattamento differenziato, teso ad agevolare la libertà di circolazione in sicurezza, nel modello de quo sembrano trovare spazio provvedimenti di carattere normativo e/o amministrativo, tali da generare irragionevoli e non proporzionati trattamenti differenziati al punto da incidere su ampie fette della vita sociale dei cittadini.
In sostanza, la certificazione verde finirebbe per costituire l’imposizione, surrettizia e indiretta, di un obbligo vaccinale per quanti intendano circolare liberamente e/o usufruire dei suddetti servizi o spazi. Ne conseguirebbe la violazione della libertà personale, intesa quale legittimo rifiuto di un trattamento sanitario non obbligatorio per legge, o comunque di continue e quotidiane pratiche invasive e costose quali il tampone.
Indubbiamente, la messa all’indice dei non vaccinati etichettati come cittadini non rispettosi del dovere di solidarietà sociale provoca uno stigma sociale equiparabile a una delle menomazioni della dignità della persona in cui si concreta la violazione dell’habeas corpus.
Soltanto una legge che imponga la vaccinazione obbligatoria – ove sussistano i presupposti legali e scientifici – potrebbe costituire valido fondamento giuridico al Green pass di tipo prescrittivo. 

Rendere il patentino verde requisito necessario per esercitare il diritto alla circolazione o per accedere a determinati luoghi/servizi, comporterebbe, di fatto, in violazione dell’art. 32 Cost., la scelta tra il vaccinarsi o il sottoporsi a continui test o, peggio ancora, rinunciare a priori all’esercizio di propri diritti.
Si aggirerebbe così, nella sostanza, la riserva di legge assoluta, con una serie di atti che porterebbe al medesimo obiettivo, nell’ assenza di una base fattuale ragionevole tanto per l’imposizione vaccinale (esclusa in tutti i Paesi europei anche per le categorie a rischio) quanto per una sua implementazione de facto. Porre in essere una rete di limitazioni all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, attraverso provvedimenti, che appaiono, come si è cercato di dimostrare, dalla debole sostenibilità giuridica, determinerebbe un obbligo vaccinale surrettizio.
Se l’obiettivo è quello di vaccinare tutta la popolazione, occorrerebbe esprimerlo con un chiaro e netto atto di indirizzo politico, ovvero con una legge formale, la quale allo stato, tuttavia, non sembrerebbe poter resistere ai limiti costituzionali vigenti, in virtù della sperimentalità e delle limitate conoscenze scientifiche circa l’impatto sull’ infezione. 

Che il decreto legge non rappresenti un’idonea base giuridica per l’introduzione e l’utilizzo dei certificati verdi è stato fatto presente anche dal Garante per la Protezione dei dati personali proprio in relazione alla questione del trattamento sistematico e non occasionale dei dati personali anche relativi alla salute su larga scala comunicati attraverso il Green pass.
Il Garante nel parere n. 156 del 21 aprile 2021 ha ritenuto con riferimento al dl n. 52/2021 – tra l’altro adottato in dispregio delle procedure previste dalla normativa sulla privacy – che “soltanto una legge statale può subordinare l’esercizio di determinati diritti o libertà all’esibizione di tale certificazione”.
Il timore invece, è che il Decreto-legge di cui all’oggetto, così come strutturato, nella sua farinosa governance, possa incrementare il profluvio di incertezza e discrezionalità diffusa dettate da trattamenti differenziati.
Ne deriverebbe quindi un paradosso insuperabile giacché il danneggiato da farmaco sperimentale, per di più caldeggiato al punto da costituire discriminante per l’esercizio di libertà fondamentali, e quindi surrettiziamente obbligatorio, godrebbe di trattamento deteriore rispetto al danneggiato da un qualunque vaccino raccomandato per il quale la Corte costituzionale sia già intervenuta e sul quale sia già disponibile ampia letteratura medico scientifica per sostenere il nesso di causalità (come ad esempio il vaccino antinfluenzale o il vaccino trivalente – morbillo parotite rosolia). 

Probabilmente il motivo risiede nel fatto che tale imposizione, per non trasformare il diritto alla salute in diritto tiranno, deve essere sostenibile, ovvero ragionevole e proporzionale. La copertura dell’art 32 della Costituzione ammette l’imposizione di un sacrificio al singolo ma solo a fronte di un beneficio collettivo certo ed anche a condizione che il sacrificio sia certamente vantaggioso, in termini di salute, anche per il singolo stesso: requisito che non può dirsi soddisfatto laddove il farmaco sia ancora in fase sperimentale (così la sentenza storica della Corte Cost. 307/90, richiamata anche dalla recente sentenza Corte Cost. 5/2018). 

Doveroso anche richiamare la sentenza n. 118/1996 della Corte costituzionale che, in riferimento a un danno alla salute conseguente alla vaccinazione antipolio, ha stabilito che: “… in nome del dovere di solidarietà verso gli altri è possibile che chi ha da essere sottoposto al trattamento sanitario (o, come in caso della vaccinazione antipoliomelitica che si pratica nei primi mesi di vita, chi esercita la potestà di genitore o la tutela) sia privato della facoltà di decidere liberamente. Ma nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli altri”. 

Dal 6 agosto 2021, saremo in presenza di trattamenti differenziati per andare al ristorante, al teatro, ai centri culturali, e già si parla di introdurli progressivamente anche per l’esercizio di diritti-doveri fondamentali, come andare a scuola o al lavoro.
Il rischio, come si è detto, è che l’obbligo vaccinale, pur in assenza di legge, lo diventi in modo surrettizio, anche per giustificare il trasferimento di poteri di polizia in capo a soggetti del tutto privi di qualifiche. In tal senso appare di debole sostenibilità giuridica l’art. 3 comma 3 del decreto legge de quo che attribuisce ai titolari o gestori di servizi il potere di verificare l’accesso ai predetti servizi e attività e che ciò avvenga nel rispetto delle prescrizioni adottate.
Insomma, si configura un potere di polizia diffuso esercitato, de facto, da persone non immediatamente individuabili, e soprattutto esercitabile su libertà fondamentali. 

Si crea in tal modo un modello normativo fluido e invasivo, a prima lettura non rispettoso del principio di legalità formale e sostanziale, con poteri difficilmente controllabili, ma soprattutto che mette in forte tensione tutte le garanzie di cui alle libertà individuali, così come consegnateci dai nostri Costituenti.
Ne risulterebbero inevitabilmente compresse libertà costituzionali fondamentali (libertà personale e libertà di circolazione prime fra tutte) e violati principi costituzionali fondamentali come il principio di eguaglianza, il principio di legalità ed il principio della certezza del diritto.
Come pure, chi decide di non vaccinarsi – è bene ricordarlo – esercita una scelta legittima in assenza di obbligo vaccinale e il suo rifiuto va protetto e non ammantato di moralismo apocalittico.
La banalizzazione e volgarizzazione di tali argomentazioni rischia di alimentare, al contrario, una frattura sociale ed antropologica; il tema di fondo è come tutelare la salute nel rispetto della Costituzione, riuscendo a distinguere provvedimenti costituzionalmente orientati da provvedimenti che si muovono al di fuori del perimetro costituzionale.
Infine, non lascia indifferenti il fatto che il Consiglio d’Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, stante l’attuale non obbligatorietà del vaccino e la contestuale necessità di rispettare il pieno esercizio della libertà di autodeterminazione degli individui, nel richiamare altresì gli artt. 8 e 9 della CEDU e l’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 1996 sui diritti dell’uomo e la biomedicina, abbia risolutamente affermato la necessità di assicurare che nessuno venga discriminato per non essersi fatto vaccinare. Le condizioni imposte per ottenere la certificazione verde, tuttavia, come si è già espresso, lasciano perplessi sulla effettiva corrispondenza a questa raccomandazione. 

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